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STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO VALLE SERIANA

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 Art. 1 – COSTITUZIONE

  1. L’associazione di volontariato denominata “Associazione Volontariato Valle Seriana – Onlus”, ed in seguito denominata “l’associazione”, costituita l’11 giugno 1983, è conforme al dettato della L. 266/91 e della L.R. 22/93, che le attribuiscono la qualificazione di “associazione di volontariato”.

2. I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’associazione stessa.

3. La durata dell’associazione è illimitata.

4. L’associazione ha sede presso un ufficio, in via Provinciale , 24/c – Albino (BG)

5. Il Coordinamento Generale, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

 

 Art. 2 – SCOPI

  1. L’associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, è costituita da persone che operano sul territorio in ambito sociale, culturale, educativo, per promuovere l’aggregazione di persone e gruppi che, nel rispetto delle scelte e dell’autonomia di ciascuno, garantiscano:
  •  il rispetto della persona nella dimensione sociale, culturale, spirituale e religiosa;
  •  un impegno nella società civile che possa favorire risposte ai bisogni ed ai problemi della popolazione e del territorio, con particolare riguardo alle persone che vivono situazione di marginalità sociale;
  •  l’impegno per il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione con metodi non violenti.

 

 Art. 3 – FINALITA’ E ATTIVITA’

  1. L’associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:
  • impegnarsi attivamente contro ogni fenomeno di emarginazione sociale, particolarmente quella che vivono i portatori di handicap e di coloro che sono vittima di processi di estraniazione ed alienazione nel nostro contesto sociale e culturale;
  • promuovere sensibilità, coscienza sociale, partecipazione e mobilitazione, perché possa progressivamente affermarsi per tutti il diritto di cittadinanza sociale;
  • diffondere lo spirito e lo stile del volontariato come occasione per tutti, in particolare per i giovani, di ricercare e sperimentare forme di aggregazione che favoriscano le relazioni tra i singoli e che consentano di valorizzare ciascuno, tenendo conto dei limiti e delle risorse di ognuno;
  • educare all’esercizio della partecipazione e della democrazia nella gestione di gruppo delle attività e dell’associazione;
  • aumentare il livello di conoscenza, di analisi, e di elaborazione sui fenomeni dell’emarginazione e della solidarietà locale ed internazionale, sia all’interno dell’associazione stessa che all’esterno, per chiunque sia interessato.

2. Per il perseguimento di tali finalità istituzionali, l’associazione intende:

  • promuovere iniziative ed attività che consentano momenti di vita comunitaria dove il rapporto con i portatori di handicap possa diventare reciproco arricchimento, quali, per esempio:
    • campi di vacanza estivi
    • gite, escursioni, uscite
    • attività ludiche, ricreative, culturali, musicali
    • attività sportive
  •  cercare un proficuo rapporto di collaborazione con Enti e Servizi preposti perché siano garantite condizioni di vita dignitose per tutti, pur nella diversità delle aree di intervento;
  • realizzare adeguati momenti di confronto e di scambio di idee ed esperienze che consentano la riflessione e la rielaborazione sul senso e sulle modalità del nostro agire;
  • promuovere attività formative volte all’acquisizione delle competenze necessarie a svolgere attività di servizio e a migliorare le capacità di cooperazione tra i singoli;
  • ricercare confronti e percorsi comuni con gruppi ed associazioni presenti sul territorio che operano con finalità ed obiettivi simili;
  • elaborare ed attivare strategie di informazione e comunicazione con l’obiettivo di rendere pubbliche le attività dell’Associazione e, nel contempo, di far conoscere quanto avviene nella sfera politico-istituzionale, nelle associazioni e nei gruppi di volontariato che operano sul nostro territorio.

3. Al fine di svolgere le proprie attività l’associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

4. L’associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezioni di quelle ad esse direttamente connesse.

 

 Art. 4 – ADERENTI ALL’ ASSOCIAZIONE

1. Sono aderenti dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e lo statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Coordinamento Generale (ordinari).

2. Ciascun aderente maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e le nomina degli organi direttivi dell’associazione.

3. Sono escluse partecipazioni temporanee all’associazione.

4. Il Coordinamento Generale può anche accogliere l’adesione di gruppi o associazioni, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’associazione interessata.

5. Il numero degli aderenti è illimitato.

6. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

7. Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’associazione.

8. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Coordinamento Generale, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione nel registro degli aderenti dell’associazione.

9. Gli aderenti cessano di partecipare all’associazione:

  • per dimissione volontarie;
  • per mancata conferma dell’impegno di aderire all’associazione per due esercizi sociali consecutivi;
  • per decesso;
  • per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
  • per persistente violazione degli obblighi statutari.

10. L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Coordinamento Generale. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

 

 Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

  1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione. Il contributo a carico degli aderenti, eventualmente deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo, non ha carattere patrimoniale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente.
  2. Gli aderenti hanno il diritto:
  • di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega e di ricoprire le cariche associative;
  • di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  • di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

3. Gli aderenti sono obbligati:

  • a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • a versare il contributo eventualmente stabilito dall’assemblea;
  • a svolgere le attività preventivamente concordate;
  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

4. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Coordinamento Generale e approvati dall’Assemblea.

5. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

 

 Art. 6 – PATRIMONIO – ENTRATE

  1. Il patrimonio dell’associazione è costituito:
  • da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

2. Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  • contributi degli aderenti per le spese dell’associazione;
  • contributi di privati;
  • contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
  • ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente, del Vicepresidente o del Cassiere.

4. I fondi dell’associazione sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Coordinamento Generale.

 

 Art. 7 – ORGANI ASSOCIATI ALL’ASSOCIAZIONE

  1. Organi dell’associazione sono:
  • l’assemblea degli aderenti;
  • il Coordinamento Generale;
  • il Presidente.

2. Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Garanti.

 

 Art. 8 – ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

1. L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’associazione.

2. L’Assemblea è convocata dal Coordinamento Generale ed è di regola presieduta dal Presidente dell’associazione.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Coordinamento Generale o di un decimo degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

5. All’interno dell’Assemblea possono essere presenti anche simpatizzanti dell’associazione, i quali hanno diritto di parola e di messa a verbale degli interventi, ma non hanno diritto di voto.

6. L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

  • l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;
  • l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;
  • l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Coordinamento Generale;
  • eleggere i componenti del Coordinamento Generale;
  • eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
  • eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
  • approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Coordinamento Generale;
  • ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal Coordinamento Generale per motivi di urgenza;
  • fissare l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell’associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

7. L’assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.

8. L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno. L’assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato o comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

9. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

10. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 15.

11. Ciascun aderente può essere portatore di non più di tre deleghe di altri aderenti.

12. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

 

 Art. 9 – IL COORDINAMENTO GENERALE

1. Il Coordinamento Generale è delegato dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici componenti. Resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Coordinamento Generale nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e uno o più Vice Presidenti .

3. Il Coordinamento Generale si riunisce, su  convocazione del Presidente, almeno una volta ogni mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

5. Le riunioni del Coordinamento Generale sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Coordinamento Generale.

7. Compete al Coordinamento Generale:

  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
  • predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  • eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
  • nominare il cassiere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Coordinamento Generale;
  • accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
  • deliberare in merito all’esclusione di aderenti;
  • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Coordinamento Generale adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  • assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione  non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
  • istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Coordinamento e alle assemblee con voto consultivo.

8. Il Coordinamento Generale può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

 

 Art. 10 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Coordinamento Generale tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

  • ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  • è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Coordinamento Generale e dell’eventuale Comitato Esecutivo;
  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Coordinamento Generale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Coordinamento Generale per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

 

 Art. 11 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. L’assemblea può eleggere, in caso di necessità, un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio:

  • elegge tra i suoi componenti il Presidente;
  • esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
  • agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
  • può partecipare alle riunioni del Coordinamento Generale e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
  • riferisce annualmente all’assemblea con relazioni che andranno trascritte nell’apposito registro dei Revisori dei Conti;
  • se eletto, resta in carica per due anni.

 

 Art. 12 – COLLEGIO DEI GARANTI

  1. L’assemblea può eleggere, in caso di necessità, un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio:

  • ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
  • giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile;
  • se eletto, resta in carica per due anni.

 

 Art. 13 – GRATUITA’ DELLE CARICHE

  1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’interesse dell’associazione, dietro presentazione della relativa documentazione. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate.
  2. Le eventuali sostituzioni di componenti del Coordinamento Generale effettuate nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

 

 Art. 14 – BILANCIO

  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Coordinamento Generale, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se eletto, almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.
  2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
  3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
  4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato.

 

 Art. 15 – MODIFICHE ALLO STATUTO – SCIOGLIMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE

  1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposta dal Coordinamento Generale e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

 

 Art. 16 – NORME DI FUNZIONAMENTO

  1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Coordinamento Generale e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.
  2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

 

 Art. 17 – NORME DI RINVIO

  1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.